ORGANI COLLEGIALI
La scuola è per eccellenza il luogo in cui individui di età e professionalità diversa si riuniscono, creando un tessuto umano variegato e ricco che per funzionare nel migliore dei modi ha bisogno di un elemento cardine: collaborazione.
Per tale motivo nelle scuole sono presenti, a vari livelli, organismi a carattere collegiale che raccolgono in sé i rappresentanti di categorie diverse.
Tali organismi, sono gli organi collegiali. Ognuno di essi ha funzioni, compiti e caratteristiche diverse. Si tratta di organi che si occupano della gestione della realtà scolastica e, a seconda del loro livello, hanno competenze e funzioni diverse che vanno dalla semplice funzione propositiva a quella deliberativa. Essi si dividono in:
CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Consiglio di istituto è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola. Rappresenta tutte le componenti dell’Istituto (docenti, studenti per le sole scuole secondarie di secondo grado, genitori e personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola.
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. Le elezioni per il il rinnovo dei consigli di circolo/istituto si svolgono ogni triennio, oppure quando non sono presenti tutte le componenti (articolo 8 del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche).
COLLEGIO DEI DOCENTI
Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell’istituzione scolastica ed è presieduto dal Dirigente scolastico.
Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare, cura la programmazione dell'azione educativa anche per adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Con l’autonomia scolastica del 1999 le competenze del collegio dei docenti si sono ampliate (articolo 7 del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche; Decreto del Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, in particolare articoli 3, 4 e 5).
CONSIGLIO DI CLASSE
La costituzione di quest’organismo cambia ogni anno scolastico ed automaticamente ne fanno parte i docenti di classe ed i rappresentanti eletti non docenti (genitori ed alunni he devono essere eletti entro il 31 ottobre dalle categorie di appartenenza. A parità di voti viene letto il più anziano).
Viene sempre presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente da lui delegato (quasi sempre si tratta del coordinatore di classe). Viene sempre designato un responsabile per redigere i verbali.
Il consiglio di classe si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al dirigente scolastico per il miglioramento dell'attività, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia (articolo 5 del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche).